Indennità mensile aggiuntiva per i lavoratori autonomi nei comuni ex zona rossa: istruzioni Inps
Con circolare n. 104/2020, l’Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità aggiuntiva COVID-19 prevista dall’art. 44-bis del DL n. 18/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività lavorativa nei comuni individuati dall’all. 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 2020 o erano, alla medesima data, negli stessi residenti o domiciliati. L’indennità mensile aggiuntiva è pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività ed è erogata dall’INPS, previa domanda telematica attraverso i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito istituzionale.
Indennità mensile aggiuntiva
L’art. 44-bis, co. 1, del DL n. 182020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva, rispetto alle eventuali indennità fruite ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo decreto legge, dell’articolo 84, co. 1, 2, 3, 4 e 8, lett. c) e d), del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, nonché del decreto interministeriale 30 aprile 2020, n. 10, a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative.
In particolare, l’indennità aggiuntiva è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995 e ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata. Tale indennità aggiuntiva spetta anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali.
Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricompresse le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Necessario, ai fini dell’accesso all’indennità aggiuntiva, è lo svolgimento della relativa attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM dei Ministri 1° marzo 2020, oppure la residenza o il domicilio negli stessi alla medesima data.
Ai lavoratori come sopra individuati è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
Detta indennità aggiuntiva è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020, previa domanda, per le mensilità spettanti e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Presentazione della domanda
I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità aggiuntiva, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. Le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono, in sintesi, attualmente le seguenti: PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità aggiuntiva può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.
Compatibilità ed incompatibilità/incumulabilità
La suddetta indennità aggiuntiva è cumulabile e compatibile con l’Assegno ordinario di invalidità, nonché con il Reddito di Cittadinanza. E’ altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19, l’indennità aggiuntiva è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Si precisa che l’indennità in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché la c.d. Ape sociale.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità aggiuntiva COVID-19, non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia – avverso i suddetti provvedimenti – proporre azione giudiziaria.