Insolvenza del datore e intervento del Fondo di garanzia nei casi di sequestro/confisca dei beni
Nel caso di lavoratori che chiedano l’intervento del Fondo di garanzia Inps in relazione ad un rapporto intercorso con un datore di lavoro non assoggettabile alla disciplina delle procedure concorsuali, quando tutti i beni aziendali siano stati sottoposti a sequestro/confisca, i lavoratori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’accertamento dei crediti anteriori al sequestro deve essere compiuto dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario (Inps, circolare 17 settembre 2020, n. 103)
Come noto, l’intervento del Fondo di Garanzia Inps è subordinato allo stato di insolvenza del datore di lavoro, che si ritiene sussistente con l’apertura di una delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, procedura dell’amministrazione straordinaria) oppure, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro.
Tuttavia, in caso di applicazione di misure di prevenzione c.d. “antimafia” e, nello specifico, delle misure patrimoniali del sequestro e della susseguente confisca, vige una particolare disciplina di compatibilità/concorrenzialità tra la procedura concorsuale e le misure patrimoniali antimafia.
In particolare, è prevista la possibilità che il fallimento sia dichiarato anche dopo il sequestro, sia su iniziativa dei creditori che su iniziativa del pubblico ministero, al quale l’amministratore giudiziario deve chiedere di attivarsi se ne rileva i presupposti (artt. 63 e 64, D.Lgs. n. 159/2011). Difatti, non costituisce ostacolo all’apertura della procedura concorsuale che l’intero compendio aziendale o pacchetto azionario siano stati posti sotto sequestro e, quindi, siano da escludere dall’attivo fallimentare (Corte di Cassazione, sentenza n. 608/2017).
In relazione, poi, alla diversa ipotesi di crediti sussistenti prima del sequestro, va evidenziato che la eventuale confisca non pregiudica tali diritti di credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro (art. 52, D.Lgs. n. 159/2011). In tal caso, però, l’accertamento dei crediti viene condotto dal giudice delegato in sede penale, nell’ambito di una speciale procedura (artt. 57 e ss., D.Lgs. n. 159/2011), e culmina con la redazione di uno stato passivo che viene depositato in cancelleria e dichiarato esecutivo. Tali crediti, quindi, sono soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati, oppure della minore somma ricavata dalla vendita. In ogni caso, sempre con riferimento ai crediti anteriori al sequestro, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive sui beni oggetto del sequestro medesimo (art. 55, D.Lgs. n. 159/2011). Infine, per i crediti prededucibili, ovvero quelli sorti nel corso del procedimento di prevenzione, i quali, su autorizzazione del giudice delegato, possono essere pagati anche al di fuori dello speciale procedimento di accertamento (artt. 57 e ss., D.Lgs. n. 159/2011), se l’attivo non è sufficiente, il pagamento è anticipato dallo Stato (art. 54, co. 2, D.Lgs. n. 159/2011).
Ciò premesso, l’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei lavoratori di un’azienda sottoposta a sequestro o confisca non può ugualmente prescindere dalla verifica dei seguenti requisiti essenziali, quali: cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro, accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato. Nel caso, poi, di lavoratori che chiedano l’intervento del Fondo in relazione ad un rapporto intercorso con un datore di lavoro nei cui confronti non è stata aperta una procedura concorsuale, essi devono poi dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore di lavoro alla disciplina delle procedure concorsuali. A tale riguardo, quando tutti i beni del datore di lavoro siano stati sottoposti a sequestro/confisca, i lavoratori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’accertamento dei crediti anteriori al sequestro deve essere comunque compiuto dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario, con la formazione di uno stato passivo. In altri termini, i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia solo dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato (artt. 57 e ss., D.Lgs. n. 159/2011). Il credito, nei 30 giorni successivi al deposito, non deve essere stato oggetto di azioni di opposizione o impugnazione. Peraltro, qualora l’amministratore giudiziario, cui spetta il compito di segnalare al pubblico ministero la sussistenza dei presupposti per la declaratoria del fallimento, rappresenti che l’azienda versa in stato di insolvenza ma non sussistono i requisiti per la dichiarazione di fallimento (artt. 1 e 15, ultimo comma, Legge Fallimentare), ai fini della prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali, non è necessario presentare il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento.
Nel diverso caso in cui, invece, l’azienda sottoposta a sequestro sia già stata dichiarata fallita, i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia secondo quanto previsto in via ordinaria (art. 2, L. n. 297/1982; artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 80/1992). Tuttavia, laddove il fallimento già aperto nei confronti dell’azienda sottoposta a misura di prevenzione, venga chiuso in quanto la misura applicata riguarda l’intera massa fallimentare (art. 64, co. 7, D.Lgs n. 159/2011), se non si sono già verificate le condizioni per richiedere l’intervento del Fondo, i lavoratori possono avere accesso alla tutela secondo quanto previsto per le aziende non assoggettabili a procedura concorsuale.