Ripresa dei versamenti per le aziende agricole: chiarimenti Inps sulla contribuzione “convenzionale”
Il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, è considerato tempestivo se effettuato alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, per le aziende assuntrici di manodopera agricola che hanno fruito della sospensione collegata all’emergenza epidemiologica (Inps, messaggio 23 settembre 2020, n. 3407)
Per le aziende assuntrici di manodopera agricola che si avvalgono della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, che l’Inps incassa sulla base di convenzione, può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, in quanto il versamento della contribuzione, sia convenzionale che obbligatoria, è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo “LAS”.
Dunque, il versamento in un’unica soluzione dell’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 (con scadenza originaria del versamento al 16 marzo 2020), in corrispondenza del codice tributo LAS, è considerato tempestivo se effettuato entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti, anche in relazione alle diverse quote di contribuzione convenzionale da riversare alle Associazioni destinatarie.
Analogamente, anche i versamenti effettuati in modalità rateale dell’intero importo, secondo le modalità previste per il pagamento rateale, sono considerati tempestivi, anche ai fini del riversamento della contribuzione convenzionale, se effettuati entro le scadenze previste.
Inoltre, i versamenti effettuati, sia in un’unica soluzione sia in modalità rateale, utilizzando la codeline indicata nel prospetto di calcolo della contribuzione del 3° trimestre 2019, in luogo di quella indicata nella comunicazione individuale (news) ricevuta nel cassetto previdenziale “Aziende agricole”, in prossimità della scadenza del 16 settembre 2020, producono comunque i medesimi effetti ai fini della verifica della tempestività, anche con riferimento al riversamento della quota associativa, ferma restando la verifica dell’interezza dell’importo.
Infine, si evidenzia che l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019, relativo al codice tributo EBAN, non è gestito dall’Inps e, pertanto, è escluso dalla procedura di sospensione e di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o in modalità rateale.