Licenziamenti economici e reintegra del lavoratore.
Altro colpo alla Legge Fornero, Legge n. 92/2012: l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Legge n. 92, prevede che nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa il giudice debba necessariamente disporre la reintegra del dipendente licenziato qualora il fatto materiale su cui è fondato il licenziamento risulti insussistente. Al contrario, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (per ragioni tecniche, organizzative o economiche) l’insussistenza del motivo lasciava al giudice la possibilità di scegliere tra la reintegra del lavoratore e la corresponsione di un’indennità in favore dello stesso.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 24 febbraio 2021, ha dichiarato invece l’illegittimità della predetta disparità di trattamento e ha sancito pertanto l’obbligatorietà della reintegra del lavoratore anche quando il fatto su cui è fondato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia manifestamente insussistente.