IL CD. TICKET LICENZIAMENTO - Studio Legale e Consulente del Lavoro

IL CD. TICKET LICENZIAMENTO

Licenziare chi ha un contratto a tempo indeterminato costa al datore di lavoro: la legge n. 92/2012 ha infatti introdotto il cd. ticket di licenziamento, ossia un contributo che il datore di lavoro deve versare all’Inps in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto al lavoratore di percepire la Naspi (in termine atecnico cd. disoccupazione).

Per l’anno 2021 tale contributo è pari a 503,30 euro per ogni anno di durata del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 3 annualità.

Tale contributo va pagato anche qualora il datore di lavoro sia costretto a licenziare il lavoratore che attui comportamenti opportunistici: si pensi al caso in cui un lavoratore, stanco del proprio lavoro, decida di assentarsi dal luogo di lavoro per giorni e giorni senza fornire alcuna giustificazione sapendo che qualora venisse licenziato avrebbe comunque diritto all’indennità Naspi.

Tuttavia il Tribunale di Udine con la sentenza n. 106 del 30/9/2020 ha sancito che l’azienda possa rivalersi sul lavoratore licenziato per l’importo pagato a titolo di ticket.

Quindi il datore di lavoro potrà procedere unilateralmente ad una compensazione tra eventuali somme dovute al lavoratore e l’importo del ticket (cd. compensazione impropria). Od ancora, l’azienda potrà richiedere al lavoratore in via autonoma, il risarcimento dei danni determinati dalla sua condotta illecita, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c.