Il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il DL 146/2021 (cd. Decreto Fiscale), in vigore dal 22 ottobre, ha modificato la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del Dlgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza), adottabile dagli organi di vigilanza.
Tale provvedimento, ora, deve essere adottato in tutti i casi in cui venga accertata, nella sede operativa ispezionata, una delle seguenti circostanze
- impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati
- gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, così come individuate nell’allegato I al Dlgs. 81/2008 (es. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione ed addestramento dei lavoratori, mancanza di protezioni verso il vuoto)
La sospensione così eventualmente disposta dispiegherà la sue efficacia solamente alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (es. cantiere) e non all’intera impresa.
Tale provvedimento è temporaneo: tuttavia per vederselo revocato l’azienda dovrà soddisfare una serie di condizioni, tra le quali la regolarizzazione dei lavoratori eventualmente non risultanti dalla documentazione obbligatoria, la rimozione e il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza, il pagamento delle sanzioni amministrative previste.