L’avviso di addebito Inps: di cosa si tratta e come impugnarlo.
L’Inps possiede un efficace strumento di riscossione coattiva dei contributi non versati da parte delle aziende: si tratta dell’avviso di addebito, un atto amministrativo, una richiesta di pagamento, che sostituisce la più famosa cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate. La sua particolarità è quella di essere un atto immediatamente esecutivo qualora il debitore non proceda al pagamento delle somme richieste entro i 60 giorni successivi alla notifica, la quale avviene quasi esclusivamente a mezzo Pec.
Qualora si ritenesse infondata tale pretesa di pagamento, l’avviso potrà essere impugnato innanzi al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dall’avvenuta notifica qualora si tratti di una opposizione sostanziale (per vizi di merito dell’atto: per esempio quando si tratta di avviso emesso per contributi in realtà già versati) ovvero entro 20 giorni per vizi formali del titolo (es. mancata indicazione delle voci di calcolo).
In certi casi, per quei soggetti che si attendono la notifica di un avviso di addebito, può essere conveniente decidere di portare l’Inps in giudizio instaurando un cd. giudizio di accertamento negativo: in tal caso l’Inps non potrà iniziare l’escussione del debitore non potendo l’Istituto inviare validamente l’atto in questione. L’anticipazione del contenzioso permette inoltre di mantenere “regolare” l’azienda ai fini del Durc, circostanza non garantita di per sè dall’opposizione all’avviso notificato.