Malattia del lavoratore e reperibilità.
Quando un lavoratore dipendente si pone in malattia ha l’obbligo di comunicare all’Inps l’eventuale modifica del domicilio (cd. indirizzo di reperibilità) al fine di eventuali controlli sanitari (visite domiciliari di controllo) da parte dell’Istituto di previdenza.
Tale obbligo vale anche nei confronti del datore di lavoro: secondo la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sent. n. 36729/21, il lavoratore deve comunicare l’eventuale variazione di domicilio anche al proprio datore di lavoro in quanto quest’ultimo deve essere messo nelle condizioni di esercitare il potere di controllo, che permane anche durante il periodo in cui la prestazione è sospesa a causa della malattia.