La tredicesima mensilità.
Trattasi di una cd. mensilità supplementare la cui regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva: è pertanto un riconoscimento economico aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, erogata nel mese di dicembre, come gratifica natalizia.
In linea di principio la sua maturazione (e quindi l’importo che sarà erogato) avviene per i mesi di servizio prestati. In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o di assenze che non danno diritto alla maturazione della tredicesima, la quota della mensilità spettante è proporzionata al servizio prestato e, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera mese intero solo se è almeno pari a 15 giorni.
La tredicesima mensilità concorre a formare il reddito imponibile sia ai fini contributivi che ai fini fiscali. Tuttavia, relativamente al “lato fiscale”, la tredicesima non viene cumulata con l’imponibile del periodo di paga in cui viene erogata e l’imposta va determinata applicando le aliquote in vigore nel mese di erogazione.
Inoltre, la tredicesima mensilità concorre a formare la retribuzione utile per il calcolo del TFR.