Lavoro occasionale e comunicazione preventiva.
Con la nota 29/2022 il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative per adempiere alla comunicazione preventiva dell’avvio delle collaborazioni autonome occasionali.
La comunicazione, che dovrà essere disposta dal committente, dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente compente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione.
L’obbligo andrà assolto tramite una comunicazione telematica (attualmente non operativa) ovvero con un invio di una mail (gli indirizzi sono allegati alla predetta Nota) contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre ad una sintetica descrizione dell’attività.
L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro