La disciplina del distacco
Molte aziende utilizzano il distacco in modo improprio, senza conoscere i presupposti che rendono legittimo tale strumento: alcune brevi considerazioni potranno sicuramente essere di aiuto.
Il distacco di un lavoratore subordinato si configura quando un datore di lavoro (soggetto distaccante), per soddisfare un proprio interesse (non diretto alla semplice fornitura di manodopera), pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (cd. distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il distaccante rimane l’unico titolare del rapporto di lavoro e pertanto continuerà ad essere l’unico responsabile del trattamento economico e normativo in favore del lavoratore distaccato: il datore di lavoro distaccante è infatti responsabile in ogni caso dei fatti illeciti commessi dal dipendente.
Sebbene sia ammesso un rimborso delle spese in favore del distaccante, l’importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore (da intendersi speso) dal datore di lavoro distaccante; ove invece esso ecceda il costo effettivo rimasto a carico del datore di lavoro titolare del rapporto, non si è più in presenza di un distacco ma di somministrazione irregolare, pesantemente sanzionata.
Qualora venisse accertata l’irregolarità del distacco, per mancanza dei presupposti di legge: A) il lavoratore interessato potrà richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione B) il datore di lavoro distaccante e il datore distaccatario saranno soggetti a pensanti sanzioni amministrative.