Green Pass nei luoghi di lavoro
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è necessario possedere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Sono esclusi solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
In particolare nel settore privato, la disciplina legislativa prevede che tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti, sono obbligati a possedere la “certificazione verde”.
I lavoratori che non avranno il green pass risulteranno assenti ingiustificati (con perdita della retribuzione), non avranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Relativamente agli aspetti sanzionatori si segnala la previsione di una sanzione amministrativa nei confronti dei lavoratori che accedono ugualmente al posto di lavoro senza green pass: la sanzione va da 600,00 a 1.500,00 euro, e verrà irrogata dai Prefetti.
La modalità di verifica decisa dal datore di lavoro non potrà in ogni caso estendersi alla conoscenza dei presupposti di rilascio della certificazione verde: è infatti vietato per il datore di lavoro registrare i dati della certificazione
Salvo diverso accordo aziendale, per i lavoratori non vaccinati, i costi dei tamponi saranno a carico dei lavoratori in quanto il green pass viene considerato quale requisito di legge per l’accesso al lavoro.