La quietanza liberatoria del lavoratore dipendente.
Sovente capita che il datore di lavoro faccia firmare al lavoratore dipendente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, una dichiarazione dal seguente, o simile, tenore letterale “il sottoscritto signor Tizio dichiara di aver ricevuto in data la somma X a completo pagamento di quanto dovuto per effetto della cessazione del rapporto di lavoro e rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere”.
Tale dichiarazione, come confermato anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22245/2021, non comporta, tuttavia, alcuna rinuncia da parte del lavoratore a diritti di credito scaturenti dal rapporto di lavoro: da ciò ne consegue che l’ex dipendente potrà agire in via giudiziale per vedersi riconoscere i propri diritti.