Le dimissioni del lavoratore e il preavviso.
Senza entrare nella disquisizione sull’efficacia reale od obbligatoria del preavviso….quando un lavoratore presenta le proprie dimissioni al datore di lavoro nel rispetto del termine del preavviso, è data una qualsivoglia scelta al datore di lavoro se accettare o meno il preavviso offertogli dal dipendente?
Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021), in presenza di dimissioni presentate dal lavoratore, il datore di lavoro ha la possibilità di rinunciare al periodo di preavviso interrompendo così immediatamente il rapporto di lavoro senza dover corrispondere al lavoratore l’indennità sostituiva del preavviso: in sostanza, secondo tale pronuncia, al datore di lavoro è lasciata la possibilità di scegliere tra proseguire il rapporto di lavoro sino allo scadere del preavviso ovvero interrompere fin da subito il rapporto di lavoro senza elargire al dipendente la relativa indennità sostitutiva.
Una sentenza che sicuramente farà discutere atteso che i giudici non hanno preso in considerazione la volontà del lavoratore, il quale ha invece optato per proseguire il rapporto anche durante il periodo di preavviso…..lasciandolo così a subire passivamente la volontà datoriale.