Licenziamento orale ed onere della prova per il lavoratore.
Non è raro il caso in cui un rapporto di lavoro si interrompa bruscamente a seguito di un diverbio tra datore di lavoro e lavoratore: e non è quindi altrettanto raro il caso in cui, conseguentemente, il lavoratore ritenga di essere stato licenziato dal datore di lavoro mentre quest’ultimo riterrà, al contrario, che sia stato il dipendente a dimettersi.
Per far valere le proprie ragioni, al lavoratore non rimarrà quindi altra strada che impugnare innanzi al Giudice del Lavoro il licenziamento orale, chiedendo che venga dichiarata la nullità del recesso datoriale.
Ed è qui che è necessario prestare molta attenzione.
L’azione giudiziale promossa dal lavoratore dovrà fondarsi sulla prova che sia stato il datore di lavoro a licenziare lo stesso lavoratore: dovrà provare la famosa e fatidica frase “sei licenziato”. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3822/19, Trib. Roma n. 587/21), infatti, il lavoratore deve dare prova che sia stato il datore di lavoro ad avere interrotto, per sua volontà, il rapporto di lavoro.
Pertanto, nel caso in cui sussista un’incertezza probatoria in merito alla circostanza posta alla base della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore che non abbia provato il fatto costitutivo (il licenziamento orale da parte del datore di lavoro) della sua domanda si vedrà respinta l’impugnazione del licenziamento atteso che non è sufficiente invocare una più semplice “cessazione del rapporto di lavoro”, come invece affermato da un diverso orientamento della Corte di Cassazione.
La prova della sussistenza del licenziamento orale si rivela quindi “diabolica” per il lavoratore in quanto, se il recesso non viene comunicato in presenza di testimoni, è pressoché impossibile dimostrarlo, pure ricorrendo a presunzioni.
In questi casi di incertezza sarebbe bene per l’ex dipendente che agisce per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento orale proporre, in subordine, una domanda di accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro al fine di impedire al datore di lavoro di far valere il protrarsi dell’assenza del lavoratore (assenza, che per il datore di lavoro, risulta essere ingiustificata).